SETTORE ALCOLE:
DEPOSITI FISCALI – sono definiti in base al TUA 504/95 – Art. 1 – punto 2 lettera e): l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria;
Definizione rese ai fini della telematizzazione:
OPERATORE REGISTRATO è definito in base al TUA 504/95 – Art. 8 – punto 1 e 2:
la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell’esercizio dell’attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;
OPERATORE NON REGISTRATO è definito in base al TUA 504/95 – Art. 8 – punto 3:la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell’esercizio dell’attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;
Definizione rese ai fini della telematizzazione:
RAPPRESENTANTE FISCALE è definito in base al TUA 504/95 – Art. 9: per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all’articolo 8, agli adempimenti previsti dal regime della circolazione intracomunitaria.
Definizione rese ai fini della telematizzazione:
DEPOSITI DI PRODOTTI ALCOLICI DI PRODOTTI AD ACCISA ASSOLTA