All’art. 2 , punto 1, la determinazione citata reca una modifica sostanziale per quanto concerne la trasmissione dei dati che da quindicinale passa a giornaliera aumentando notevolmente la quantità di dati richiesti.
Si potrebbe dire che attraverso le nuove procedure si è passati dalla comunicazione dei dati raggruppati per quindicine a dati giornalieri “esplosi” in ogni piccolo dettaglio, in pratica ciò che dovrà essere comunicato sono le operazioni che ad oggi vengono registrate entro le ore 10,00 del giorno successivo a quello a cui si riferiscono sui registri di carico e scarico tenute presso il deposito.
Si ritiene che quanto richiesto sia prodromico alla totale sostituzione degli attuali registri cartacei in registri informatici che “risiederanno” presso il sistema dell’Agenzia delle Dogane e che verranno aggiornati quotidianamente dagli operatori stessi all’atto dell’invio dei dati via telematica.
Per maggior chiarezza è sufficiente analizzare quali sono i dati richiesti per comprendere che non si tratta di “semplici riepiloghi” infatti viene richiesto e dovrà essere portato a conoscenza dell’Agenzia ogni singolo movimenti di carico, scarico, il venduto come immissione in consumo (documento per documento ad esclusione delle vendite con scontrino fiscale!) nonché le movimentazioni interne di prodotti alcolici avvenuti nel deposito
infatti il punto 1. di detto articolo prevede:
1. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 1, trasmettono giornalmente all’Agenzia delle Dogane entro il giorno successivo (modificata dalla 25499/08) del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all’identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti od assoggettati ad accisa:
1) estremi del registro di carico e scarico
2) qualità e quantità del prodotto movimentato
3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
4) mittente o destinatario del prodotto movimentato
5) tipologia e causale della movimentazione
6) posizione fiscale del prodotto
7) accisa afferente alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
c) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione dei contrassegni di stato:
1) tipologia e quantità dei contrassegni movimentati
2) causale di movimentazione dei contrassegni.
2. Entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, i depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 1, trasmettono all’Agenzia delle Dogane, oltre all’identificativo del depositario, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d’imposta;
c) gli accrediti di imposta utilizzati nel periodo.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 trasmettono all’Agenzia delle Dogane, nei termini previsti dagli artt. 5, 8, 9 e dal capo III del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e normativa regolamentare collegata, oltre all’identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuale accisa afferente alla movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo.
Queste “novità” procedurali non creeranno grosse problematiche alle grandi aziende che, per la grande mole di documenti emessi, sono da tempo dotate di software dedicati; l’adeguamento si limiterà alla creazione di un’interfaccia che tradurrà i dati del gestionale di azienda secondo quanto previsto dai tracciati record e che genererà il file da inviare all’Agenzia.
Di sicuro impatto sarà invece l’obbligo della trasmissione dei dati per le piccole e medie aziende che a tutt’oggi hanno contabilità accise tenute quasi interamente manualmente.
Infatti l’Agenzia delle Dogane non fornisce il software utile alla generazione del file da trasmettere per cui tutte le aziende dovranno predisporre autonomamente o acquistare una procedura informatica in cui inserire i dati contabili, il software dovrà essere in grado di tradurre i dati secondo i criteri dettati dai tracciati record imposti dall’Agenzia.
Naturalmente questo creerà non pochi problemi infatti si pensi ad esempio a quelle aziende che hanno un gestionale per la contabilità che gestisce unicamente le fatture e le bolle di vendita.
Il lavoro di contabilità accise ad oggi si limitava all’estrazione dal sistema dei totali giornalieri (ad esempio di immesso in consumo - dal totale DDT, AB emessi: il totale litri idrati e litri anidri) ed al loro riporto sulla contabilità manuale ossia sui registri cartacei entro le ore dieci del giorno successivo.
Con le nuove procedure di trasmissione telematica tutti i dati dovranno essere trattati singolarmente, riga per riga, per cui se portiamo come esempio l’immesso in consumo non dovranno più essere trasmessi i movimenti totali del giorno ma singolarmente:
- bolla per bolla evidenziando i destinatari del prodotto;
- se nella bolla sono movimentati prodotti diversi (es: liquori e grappe) dovranno essere comunicati distintamente;
- se a parità di prodotto sono presenti diverse capacità (es: grappa in bottiglia da 70 CL e in bottiglia da 50 CL) esse dovranno essere distinte;
Questo significa un lavoro doppio, con una chiara possibilità di accrescere il numero di errori materiali, che si traduce in un maggiore costo per le aziende sia in termini di ore che di personale.
Il futuro :
I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO – DAA /DAS TELEMATICO:
In questo caso la fonte normativa è duplice infatti, come per le comunicazioni di cui abbiamo ampiamente trattato sopra, la fonte normativa nazionale da cui è scaturito il tutto è il già citato DL 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ma per quanto attiene in particolare il DAA telematico la dematerializzazione dei documento cartaceo fa parte di un progetto comunitario denominato EMCS (Excise Movement and Control System) a cui dovranno adeguarsi tutti gli stati membri UE.
IL SISTEMA E.M.C.S.
Ciò che a noi interessa, relativamente all’argomento in questione, è l’art. 1, punto 1., lettere a) e b) di detto decreto la dove prevede che :
“Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; ”“