COS’E' ?– AL VIA LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

Ci siamo! Dal 1° maggio 2009 l’invio telematico dei dati da parte dei depositi alcol all’Agenzia delle Dogane è un obbligo.
Le comunicazioni precedentemente previste in formato cartaceo da inviare con cadenza quindicinale al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente  sul luogo in cui opera l’operatore dovranno essere sostituite con flussi telematici che avranno cadenza di invio giornaliera.
Ossia tutte le operazioni di carico, movimentazione interna e scarico effettuate all’interno del deposito dovranno essere comunicate, con cadenza giornaliera,  entro il giorno successivo, dal 1° maggio 2009 per i cosi detti  “grandi depositi”  e dal 5 aprile, con cadenza mensile,  per i “piccoli depositi”, agli uffici delle dogane competenti .
L’Agenzia delle Dogane con la determinazione del 29/01/2009 n. 12695 ha da ultimo fissato le nuove tempistiche di attuazione del progetto, e crediamo a questo punto in modo definitivo,   modificando quanto precedentemente dettato con le precedenti determinazioni n. 1495/08 e n.25499 del 26 settembre 2009,  .
La telematizzazione interessa tutte le figure operanti nel settore degli alcolici e non solo, infatti, anche se con tempi e dati diversi, l’obbligo dell’invio dei dati esclusivamente per via telematica riguarderà anche i depositi fiscali vino e quelli delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
A parte qualche Associazione di categoria che ha partecipato ai tavoli tecnici indetti a Roma dall’Area I.C.T. dell’Agenzia delle Dogane, la maggior parte degli operatori inizia solo adesso ha cogliere la portata e l’incidenza (anche di natura economica) derivante dalla totale cancellazione delle comunicazioni cartacee che ad oggi con cadenza quindicinale e mensile  vengono “spedite” agli Uffici delle Dogane in applicazione dell’art. 7 del DM 153/2001.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione in quanto la trasmissione dei dati contabili afferenti alle movimentazioni di carico e scarico, comprese le movimentazioni interne al deposito, dovrà avvenire obbligatoriamente dal  1° di maggio 2009 solo ed esclusivamente per via telematica.
Questo significa che, entro tale data,  tutti gli operatori  operanti  nel settore degli alcoli  in regime di deposito fiscale dovranno dotarsi di software capace di “trasformare” le proprie contabilità in file elettronici che con firma digitale, attraverso user id e password di abilitazione fornite dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane, dovranno pervenire con cadenza giornaliera, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferisconoal Servizio Telematico Doganale -  E.D.I. .

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