FAQ - DOMANDE FREQUENTI

Domanda
Buona sera, volevo sapere se esistono dei parametri secondo i quali , essendo depositari autorizzati, si è obbligati a partire dal 1/5/2009 alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità (nella fattispecie "movimentazione della cauzione afferente partite di vini spedite verso paesi CEE") ad esempio basso numero di operazioni, piccolo importo della garanzia movimentata o se si è tutti, indistintamente in obbligo.


Risposta
Per quanto attiene ai depositi fiscali vino non è previsto nessuna discriminazione fra grande e piccolo deposito come è invece previsto per i depositi alcole.
Tale "agevolazione" prevede per i depositi alcole la trasmissione del dato giornaliero (diviso giorno per giorno) con cadenza mensile - tale cadenza mensile è già così prevista per i depositi vino indipendentemente dal numero di operazioni o da altri parametri.


Domanda
Siamo un deposito fiscale vino e siamo in fase di prova dell'invio telematico della contabilità accise vino. Nella tabella TA20 - TABELLA PRODOTTI ALCOLI - presente nel sito dell'Agenzia delle Dogane rileviamo che il codice di nomenclatura 22042110 riferito al VINO FRIZZANTE (che noi abbiamo attribuito al Vino Prosecco Frizzante in bottiglie tappo vite e tappo raso) viene messo nella sezione CODICE ACCISE : VINO SPUMANTE - CPA: W300. Il Vino Frizzante viene considerato Vino Tranquillo ai fini accise e non capisco perchè non è stato associato alla CODIFICA ACCISE: VINO TRANQUILLO - CPA W200.
Qual’è il Vostro parere?
 
Risposta
La tabella TA20 in effetti risulta disallineata.
Pertanto, si consiglia di usare i codici di nomenclatura così come sono stati utilizzati fino ad oggi, in attesa della correzione della tabella.
Comunque, il vino frizzante è da considerarsi "vino tranquillo", pertanto il codice CPA non può essere W300.


Domanda
In riferimento alla determinazione dell'Agenzia Dogane Prot. 25499/UD relativa all'art. 2 - modalità di trasmissione dei dati dei depositari autorizzati, avrei bisogno del seguente chiarimento:
si parla dell'ammontare di € 500.000,00 dell'accisa assolta nell'anno precedente come uno dei parametri discrimanti dell'invio giornaliero o mensile.
Decorrendo l'obbligo di invio telematico dal 01 Febbraio 2009, si deve quantificare l'accisa complessivamente assolta nel 2008 o quella del 2007 ?

Risposta
Il dato contabile è riferito all'e.f. precedente quindi al 2007.
Per mero scrupolo ritieniamo doveroso puntualizzare che l'opzione di invio mensile o giornaliero è, dopo aver analizzato la qualità e i dati che dovranno essere inviati, a ns avviso un falso problema nel senso che tutti alla fine propenderanno gioco forza per l'invio giornaliero.
Questo perchè l'invio mensile sarebbe effettivamente una agevolazione là dove permettesse l'invio del dato globale del mese e non, come invece è richiesto, l'invio di un unico file contenente tutti i movimenti suddivisi giorno per giorno comprese le giacenze per ogni singola giornata - garanzie - contrassegni - ecc..
Inoltre la partenza del telematico accise interessa solo le comunicazioni di cui al DM 153/2001 art.7 (quindicine - riepilogo imposta - ecc.) e non già i registri - questo significa che "i giornalieri" che costituiscono il flusso telematico dovranno corrispondere in tutto e per tutto al dato trascritto sui registri (correzioni sui registri eventualmente eseguite comprese) .
Temiamo che rimandare a fine mese tutte le operazioni effettuate giorno per giorno diventa difficile, scomodo e rischioso.


Domanda
Alcune domande riguardanti la telematizzazione:
1) i movimenti dello zucchero devono essere inviati telematicamente sul registro materie prime?
E con quale codice prodotto che non lo troviamo?
E in quale sezione?
2) codici articolo:
troviamo degli articolo con uguale descrizione , uguale prefisso s300, uguale nomenclatura combinata ma che finiscono con 10 o con 90. Che differenza c’è?
Es. S3002207100090
S3002207100010

Risposta
1) No - lo zucchero per il momento è fuori dalla telematizzazione, nel caso in cui l'Agenzia delle Dogane decidesse che anche le materie prime non alcoliche rientrano nel programma telematizzazione inserirà i codici necessari alla loro contabilizzazione.

2) La differenza fra i due prodotti è data dalla Taric (due cifre) che, a parità di prodotto, evidenzia caratteristiche peculiari di uno o dell’altro – nel caso di cui trattasi la differenza fra 10 e 90 è che “Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol” con la Taric di valore “10” l’alcole è “ ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE” mentre con Taric valore "90" è ottenuto con “altro” – nel senso di materie prime diverse dai prodotti agricoli di cui all’allegati I ….”.


Domanda
Avremmo una serie di dubbi da chiarire per quanto concerne la telematizzazione:
1°) Quali sono i parametri per identificare la trasmissione giornaliera da quella mensile?

2° )Nel periodo di prova (dicembre-gennaio basta fare una trasmissione di prova (quando??) o bisogna trasmettere tutto come se fosse definitivo?

3° )Bisognerà stampare ugualmente i registri cartacei?? si può continuare a tenere l'attuale metodo di tenuta registri Cartacei ? QUINDI bisognerà fare registri + telematico? fino a quando? bisognerà continuare a vidimare i registri?

4°) i "tipi prodotti alcoli" dati dall'agenzia delle dogane x il file telematico sono, ad esempio:
I00022051010, S30022051010, W30022051010 sono tutti vermouth e altri vini da uve fresche..... , ma che differenza c'è tra I000,S300 E W300???

Risposta
1) La differenziazione di cui le chiede informazioni è quella che prvede la distinzione fra "grande deposito" e "piccolo deposito", dove il primo dei due dovrà inviare il file telematico giornalmente entro il giorno successivo a quelll a cui si riferisce mentre il secondo con cadenza mensile entro il quinto giorni successivo ma con i movimenti giornalieri comunque divisi giorno per giorno e movimento per movimento all'interno del giorno.
Per entrare nella definizione di piccolo deposito NON DEVE REALIZZARSI NESSUNA delle seguenti condizioni:
- ha immesso in consumo per almeno € 500.000;
- ha una garanzia per il deposito pari o superiore a € 300.000;
- ha una garanzia per la circolazione pari o superiore a € 100.000.

2) Le trasmissioni di prova nell'ambiente validazione dell'Agenzia possono essere effettuate dal mese di settembre 2008 e non esiste un numero massimo o minimo di tentativi, ne è prevista una forma specifica di dati di prova.
Le prove servono a testare il software per cui è consigliabile inviare tutte le casistiche di movimento possibili e sarebbe meglio che ricalcasse la situazione dei registri per verificare eventuali anomalie.
L'ambiente di validazione è "volatile" per cui al termine della sperimentazione (febbraio 2009) i dati trasmessi verranno tutti cancellati.

3) La telematizzazione interessa per il momento solo le comunicazioni(quindicinali e mensili) andando a sostituire quelle che ad oggi vengono effettuate e spedite sul cartaceo.
I registri non subiscono per ora nessuna modifica - per cui dovranno essere tenuti come avviene adesso.
Nel breve periodo - quando il sistema sarà stabile - i registri dovrebbero essere "restituiti" direttamente dal sistema senza preventiva bollatura in quanto la base dati è fornita dalla ditta con firma digitale e con cadenza giornaliera.

4) Esistono dei prodotti che pur essendo praticamente identici a livello merceologico o che quindi sono definiti con lo stesso codice NC possono - a seconda del loro metodo di fabbricazione, ad esempio se preparati con alcole aggiunto ovvero solo con alcole da fermenzazione - essere tassato come prodotti intermedi per cui il codice prodotto avrà come CPA I000, come spiriti per cui il CPA sarà S300, oppure come vino o bevande diverse ad aliquota zero per cui W300.




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