PERCHE' ? (LA NORMATIVA)

L'Agenzia delle Dogane con il Comunicato Stampa «Telematizzazione accise - D.L. 3 ottobre 2006 n. 262» del 28 settembre 2007 ha dichiarato che l'eliminazione dei documenti cartacei determinerà consistenti benefici in termini di uniformità, completezza, qualità e tempestività delle informazioni acquisite.
L’intento della macchina Stato di “modernizzare” le sue attività di controllo ormai abbraccia tutte le varie amministrazioni ma l’Agenzia delle Dogane  è sicuramente in prima fila  nell’utilizzo delle nuove tecnologie, sicuramente pungolata dal suo essere gioco forza “europea” sia sotto l’aspetto squisitamente doganale che nel settore delle accise .
Ormai da anni per il tramite del sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) molte procedure sfruttano il web, si pensi alla dogana telematica, all’Intraweb, alle dichiarazioni accise quali energia elettrica, gas metano, le agevolazioni all’autotrasporto, ecc. .
Il futuro ormai prossimo prevede anche la dematerializzazione completa dei documenti di accompagnamento grazie al progetto europeo E.M.C.S. (DAA telematico).
Occorre sottolineare che se è vero un certo dispendio iniziale in termine di energie e risorse da parte degli operatori è anche certo che nel medio periodo gli stessi operatori andranno a guadagnare in semplificazione delle procedure, ridondanze e ripetizioni di dati da inviare all’Agenzia delle Dogane sensibilmente diminuiti, e, con la graduale scomparsa del cartaceo  un risparmio anche economico.
Non bisogna dimenticare che attraverso un controllo così puntuale l’Agenzia delle Dogane aumenta l’attenzione e la lotta alle evasione cercando di contrastare quelle aziende poco serie che tanto incidono negativamente sul mercato a scapito di quelle serie e vituose.
 
Riteniamo sia importante riportare le norme da cui traggono origine le nuove procedure.
La fonte normativa da cui trae origine la trasmissione telematica dei dati è il Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito  con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, avente per oggetto "Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’amministrazione economico-finanziaria”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.
Ciò che a noi interessa, relativamente all’argomento in questione, è l’art. 1, punto 1., lettere a) e b) di detto decreto la dove prevede che :
Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

Il Direttore delle Dogane, ottemperando a quanto prescritto dal decreto legge, ha adottato la determinazione n. 1495/UD del 26 settembre 2007 in cui sono stati stabiliti i tempi e sopra tutto le modalità con cui dovranno avvenire le trasmissioni telematiche dei dati.
Successivamente la determinazione 25499 del 26 settembre 2008 aveva inizialmente fissato i tempi di attuazione della telematizzazione inserendo una discriminazione fra “grandi depositi fiscali alcole” e “piccoli depositi fiscali alcole”.
Queste due categorie sono state inserite al fine di agevolare quelle medio-piccole attività permettendo l’invio dei dati, pur se suddiviso per giorno, una sola volta mensilmente.

Tipologia deposito

Discriminante

Cadenza invio dati

Grande deposito fiscale alcole

nell’anno precedente hanno assolto l’accisa per un importo superiore o uguale a €. 500.000,
o hanno impegnato un ammontare superiore o uguale a €. 300.000 come garanzia di deposito,
o un ammontare superiore o uguale a € 100.000 come garanzia di circolazione

GIORNALIERA
Entro le ore 24,00 del giorno successivo

Piccolo deposito fiscale alcole

Non soddisfa nessuna delle condizioni sopra indicate per i “grandi depositi”

MENSILE
Entro il quinto giorno del mese successivo a cui si riferiscono i dati

Per i depositi di nuova istituzione sarà l’operatore a doversi inserire nella tipologia di deposito in cui presume di collocarsi.


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